6) Legge 8.11.2013 n.128 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia diistruzione, universita' e ricerca.

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LEGGE 8 Novembre 2013 n.168
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca. (13G00172) (GU n.264 del 11-11-2013).
 Vigente al: 12-11-2013
 

 

Principali novità: 

Tutela della salute a scuola:

Ampliato il divieto di fumo a scuola: viene esteso anche alle aree all’aperto, ad esempio i cortili, che sono di pertinenza degli istituti. Vietato anche l’uso della sigaretta elettronica nei locali chiusi delle scuole. Saranno previsti incontri degli studenti con esperti delle Asl per parlare di educazione alla salute e dei rischi derivanti dal fumo. I proventi derivanti dalla violazione del divieto di fumare saranno reinvestiti in attività formative di educazione alla salute. Sono previste linee guida del Ministero per disincentivare in tutte le scuole la somministrazione di alimenti e bevande sconsigliati. Nelle gare d’appalto per l’affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica, si dovrà prevedere un’adeguata quota di prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica.

 

 

Art. 4. Tutela della salute nelle scuole

1. All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1 -bis . Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione ».

1-bis . Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal dirigente, a norma dell’articolo 4, lettera b) , della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995,pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto alla applicazione del divieto non può rifiutare l’incarico. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attivano incontri degli studenti con esperti delle aziende sanitarie locali del territorio sull’educazione alla salute e sui rischi derivanti dal fumo.

2. È vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l’impiego e i centri di formazione professionale.

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificcazioni.

4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. I proventi medesimi sono destinati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa, ove necessario, con gli altri Ministeri interessati, alle singole istituzioni che hanno contestato le violazioni, per essere successivamente utilizzati per la realizzazione di attività formative finalizzate all’educazione alla salute.

5. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine  di favorire il consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli locali, stagionali e biologici nelle scuole, elabora appositi programmi di educazione alimentare, anche in collaborazione con associazioni e organizzazioni di acquisto solidale, anche nell’ambito di iniziative già avviate. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono definite le modalità per l’attuazione del presente comma. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

5- bis . Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca adotta specifiche linee guida, sentito il Ministero della salute, per disincentivare, nelle scuole di ogni ordine e grado, la somministrazione di alimenti e bevande sconsigliati, ossia contenenti un elevato apporto totale di lipidi per porzione, grassi trans, oli vegetali, zuccheri semplici aggiunti, alto contenuto di sodio, nitriti o nitrati utilizzati come additivi, aggiunta di zuccheri semplici e dolci ficanti, elevato contenuto di teina, caffeina, taurina e similari, e per incentivare la somministrazione di alimenti per tutti coloro che sono affetti da celiachia.

5-ter . Dall’attuazione del comma 5 -bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5-quater . Per le medesime finalità di cui al comma 5,nei bandi delle gare d’appalto per l’affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle scuole dell’infanzia, alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alle altre strutture pubbliche che abbiano come utenti bambini e giovani fino a diciotto anni di età, i relativi soggetti appaltanti devono prevedere che sia garantita un’adeguata quota di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica, nonché l’attribuzione di un punteggio per le offerte di servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale denominato «dieta mediterranea», consistente in un’alimentazione in cui prevalgano i prodotti ricchi di fibre, in particolare cereali integrali e semintegrali, frutta fresca e secca, verdure crude e cotte e legumi, nonché pesce, olio extravergine d’oliva, uova, latte e yogurt, con una limitazione nel consumo di carni rosse e zuccheri semplici. I suddetti bandi prevedono altresì un’adeguata quota di prodotti per soddisfare le richieste di alimenti per coloro che sono affetti da celiachia.

 5-quinquies . Fermo restando quanto previsto al comma 5, il Ministero della salute, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per quanto riguarda le attività da svolgersi nelle istituzioni scolastiche,al fine di favorire la consapevolezza dei rischi connessi ai disturbi del comportamento alimentare, elabora programmi di educazione alimentare, anche nell’ambito di iniziative già avviate.

5-sexies . All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003,n. 3, come modificato, da ultimo, dal comma 1 del presente articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 10 -bis è soppresso;

b) sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

«10 -ter . La pubblicità di marchi di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina è consentita a condizione che riporti, in modo chiaramente visibile:

a) la dicitura: “presenza di nicotina”;

b) l’avvertimento sul rischio di dipendenza da nicotina.

10- quater . Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e le agenzie pubblicitarie, unitamente ai rappresentanti della produzione, adottano un codice di autoregolamentazione sulle modalità e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina.

10-quinquies . È vietata la pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina che:

a) sia trasmessa all’interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi;

b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della salute;

c) rappresenti minori di anni diciotto intenti all’utilizzo di sigarette elettroniche.

10-sexies . È vietata la pubblicità diretta o indiretta delle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori.

10-septies . È vietata la pubblicità radiotelevisiva di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nella fascia oraria dalle 16 alle 19.

10-octies . È vietata in qualsiasi forma la pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina:

a) sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori;

b) nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di fillm destinati prevalentemente alla visione da parte dei minori.

10-novies . La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 10 -ter a 10 -octies è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000. La sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione.

10-decies . La sanzione di cui al comma 10 -novies si applica altresì alle industrie produttrici e ai responsabili delle emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa nonché ai proprietari delle sale cinematografiche». 

 

  

Edilizia scolastica:

Per far fronte alle carenze strutturali delle scuole, per la costruzione di nuovi edifici scolastici, per l’adeguamento o la costruzione di nuove palestre nelle scuole e edifici e residenze universitarie di proprietà degli enti locali, le Regioni potranno contrarre mutui trentennali, a tassi agevolati, con la Banca Europea per gli Investimenti, la Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa, la Cassa depositi e prestiti o con istituti

 

 

Capo II - DISPOSIZIONI PER LE SCUOLE

Art. 10.Mutui per l’edilizia scolastica e per l’edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali

1. Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti , per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell’economia e delle Finanze , d’intesa con il Ministero dell’istruzione , dell’università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa , e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell’articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni annui per la durata dell’ammortamento del mutuo, a decorrere dall’anno 2015. Le modalità di attuazione della presente disposizione e del comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’istruzione , dell’università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti , da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale , in conformità ai contenuti dell’intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, sull’attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi dell’articolo 11, commi da 4 -bis a 4 -octies , del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

1-bis . Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,il Ministro dell’economia e delle Finanze e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca predispongono congiuntamente una relazione da trasmettere annualmente alle Camere sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a interventi di edilizia scolastica e sull’andamento della spesa destinata ai medesimi interventi ai sensi del comma 1 del presente articolo, dell’articolo 18,commi da 8 a 8-quinquies , del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dal presente articolo,dell’articolo 11, comma 4 -sexies , del decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché con riferimento agli ulteriori stanziamenti destinati alle medesime finalità nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa vigente. Ai fini dell’elaborazione della predetta relazione sono altresì richiesti elementi informativi alle amministrazioni territorialmente competenti.

 1-ter . Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nella definizione del decreto attuativo di cui al quarto periodo del comma 1, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture  dei trasporti, tiene conto dei piani di edilizia scolastica presentati dalle regioni.

2. I pagamenti di cui al comma 1 effettuati dalle Regioni, finanziati con l’attivazione dei mutui di cui al medesimo comma, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle Regioni per l’importo annualmente erogato dagli Istituti di credito.

3. Al fine di promuovere iniziative di sostegno alle istituzioni scolastiche, alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle università, fermo restando quanto già previsto dall’articolo 15, comma 1, lettera i -octies ), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri,alla medesima lettera i -octies ), dopo le parole: «successive modificazioni, » sono inserite le seguenti: «nonché a favore delle istituzioni dell’alta formazione artistica,musicale e coreutica e delle  università», e dopo le parole «edilizia scolastica» sono inserite le seguenti: «e universitaria ». Le disposizioni del presente comma si applicano a partire dall’anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-bis . All’articolo 18, comma 8 -bis , del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «in relazione all’articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,» sono soppresse; b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono definiti le modalità di individuazione delle attività di cui al periodo precedente nonché gli istituti cui sono affidate tali attività»

3-ter . All’articolo 18, comma 8 -ter , del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: «di cui al comma 8,» sono inserite le seguenti: «per gli interventi finanziati con le risorse di cui ai commi 8 e 8  -sexies , nella misura definita dal decreto di cui al presente periodo,» 

 

 

 

Art. 10- bis Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi negli edifici scolastici

1. Le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi per l’edilizia scolastica sono attuate entro il 31 dicembre 2015. Con decreto del Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto della normativa sulla costituzione delle classi di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sono definite e articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l’attuazione.

2. All’attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229),. pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2006, n. 80, S.O.

“Art. 15. Norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi. (articolo 3, legge 7 dicembre 1984, n. 818; articolo 1, comma 7, lettera e) , legge 23 agosto 2004, n. 239; articoli 3 e 13, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)

1. Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Esse sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e specificano:

a)le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell’insorgere degli incendi attraverso dispositivi,sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad influuire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull’agente ossidante;

b) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell’incendio attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili.

2. Le norme tecniche di prevenzione incendi relative ai beni culturali ed ambientali sono adottate con decreto dei Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

3. Fino all’adozione delle norme di cui al comma 1, alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalità e dai principi di base della materia, tenendo presenti altresì le esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate.”.

Si riportano i testi degli articoli 9, 10, 11 e 12 del regolamento di cui al DPR 20 marzo 2009, n. 81 (Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,n. 133), Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 luglio 2009, n. 151:

Art. 9. Disposizioni relative alla scuola dell’infanzia

1. Le scuole sono organizzate in modo da far confluire in sezioni distinte i bambini che seguono i diversi modelli orario di funzionamento. Al fine della progressiva generalizzazione del servizio le eventuali economie realizzate, rispetto alla consistenza complessiva dell’organico determinato per l’anno scolastico 2008-2009, sono totalmente utilizzate per ampliare le opportunità educative offerte alle famiglie.

2. Le sezioni di scuola dell’infanzia sono costituite, di norma, salvo il disposto di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26.

3. Ove non sia possibile ridistribuire i bambini tra scuole viciniori, eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola senza superare, comunque, le 29 unità per sezione, escludendo dalla redistribuzione le sezioni che accolgono alunni con disabilità. Per l’anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per sezione previsti dall’articolo 14 del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni.”

 Art. 10. Disposizioni relative alla scuola primaria

1. Salvo il disposto dell’articolo 5, commi 2 e 3, le classi di scuola primaria sono di norma costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti. Le pluriclassi sono costituite da non meno di 8 e non più di 18 alunni. Per il solo anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dall’articolo 15 del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell’edilizia scolastica adottato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle Finanze.

2. Il tempo pieno viene confermato nei limiti dell’organico determinato per l’anno scolastico 2008/2009. Possono disporsi eventuali incrementi subordinatamente ad una verifica preventiva da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze, anche con le modalità previste dal comma 6, della sussistenza di economie aggiuntive realizzate per effetto degli interventi definiti con il regolamento concernente la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del primo ciclo dell’istruzione, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Nelle scuole nelle quali si svolgono anche attività di tempo pieno, il numero complessivo delle classi è determinato sulla base del totale degli alunni iscritti. Successivamente si procede alla definizione del numero delle classi a tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie. Qualora il numero delle domande di tempo pieno ecceda la ricettività di posti/alunno delle classi da formare, spetta ai consigli di istituto l’indicazione dei criteri di ammissione.

4. Nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore al numero minimo previsto al comma 1 e comunque non inferiore a 10 alunni.

5. L’insegnamento della lingua inglese è affidato ad insegnanti di classe della scuola primaria specializzati. Gli insegnanti attualmente non specializzati sono obbligati a partecipare ad appositi corsi triennali di formazione linguistica, secondo le modalità definite dal relativo piano di formazione. I docenti dopo il primo anno di formazione, sono impiegati preferibilmente nelle prime due classi della scuola primaria e sono assistiti da interventi periodici di formazione linguistica e metodologica, anche col supporto di strumenti e dotazioni multimediali. Fino alla conclusione del piano di formazione, e comunque fino all’anno scolastico 2011/2012, sono utilizzati, in caso di carenza di insegnanti specializzati,insegnanti sempre di scuola primaria specialisti esterni alle classi, per l’intero orario settimanale di docenza previsto dal vigente CCNL.

6. L’istituzione delle classi secondo i criteri ed i parametri di cui ai commi da 1 a 5 è effettuata nel limite delle dotazioni organiche complessive di cui all’annuale decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze relativo alla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente.

7. In presenza di particolari ed eccezionali esigenze, ove non sia possibile procedere all’aggregazione delle diverse frazioni di orario tra plessi della medesima istituzione scolastica, sono costituiti posti orario,anche per l’insegnamento del sostegno, di consistenza inferiore all’orario settimanale di insegnamento.”

 “Art. 11. Disposizioni relative all’istruzione secondaria di primo grado

1. Le classi prime delle scuole secondarie di I grado e delle relative sezioni staccate sono costituite, di norma, con non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabili fino a 28 qualora residuino eventuali resti. Si procede alla formazione di un’unica prima classe quando il numero degli alunni iscritti non supera le 30 unità. Per il solo anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dall’articolo 16 del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell’edilizia scolastica adottato dal Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca d’intesa con il Ministro dell’economia e delle Finanze.

2. Si costituisce un numero di classi seconde e terze pari a quello delle prime e seconde di provenienza, sempreché il numero medio di alunni per classe sia pari o superiore a 20 unità. In caso contrario, si procede alla ricomposizione delle classi, secondo i criteri indicati nel comma 1.

3. Possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2 e comunque non al di sotto di 10, nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche.

4. Nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi anche con alunni iscritti ad anni di corso diversi, qualora il numero degli alunni obbligati alla frequenza dei tre anni di corso non consenta la formazione di classi distinte. In tale caso gli organi collegiali competenti stabiliscono i criteri di composizione delle classi, che non possono contenere più di 18 alunni e programmano interventi didattici funzionali al particolare modello organizzativo.”

 “Art. 12. Classi a tempo prolungato nella scuola secondaria di I grado

1. Le classi a tempo prolungato sono autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamenti e attività di 36 ore. In via eccezionale può essere autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo di 40 ore solo in presenza di una richiesta maggioritaria delle famiglie e in base a quanto previsto al comma 2. Possono disporsi eventuali incrementi di posti, subordinatamente ad una verifica preventiva da parte del Ministero dell’istruzione,  dell’università e della ricerca di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, della sussistenza di economie aggiuntive realizzate per effetto degli interventi definiti con il regolamento concernente la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del primo ciclo dell’istruzione, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. In mancanza di servizi e strutture idonee che consentano lo svolgimento di attività in fasce orarie pomeridiane di un corso intero, non sono autorizzate classi a tempo prolungato.

3. Nelle scuole e nelle sezioni staccate nelle quali si svolgono anche attività di tempo prolungato, il numero complessivo delle classi si determina sulla base del totale degli alunni iscritti secondo i criteri di cui all’articolo 11. Successivamente si procede alla determinazione del numero delle classi a tempo prolungato sulla base delle richieste delle famiglie. Qualora il numero delle domande di tempo prolungato ecceda la recettività di posti/alunno delle classi da formare, è rimessa ai consigli di istituto l’indicazione dei criteri di ammissione.”. 

 

Art. 10- ter Interventi di edilizia scolastica

1. Le convenzioni relative ai programmi straordinari stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici,di cui alle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 32 del 13 maggio 2010, pubblicata nel supplemento ordinario n. 216 alla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2010, e n. 6 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2012, in deroga a quanto disposto dall’articolo 15, comma 2 -bis , della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono essere sottoscritte in forma olografa fino al  30 giugno 2014.

 

A cura di Ing. Pasquale Francesco Costante
2011.
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