La modalità e-learning:requisiti. limiti e verifiche secondo le nuove linee applicative a cura di Pasquale Costante

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La modalità e-learning: requisiti. limiti e verifiche secondo le nuove linee applicative a cura di Pasquale Costante

Una parte dell'Accordo del 25 luglio 2012 è dedicata alla formazione in modalità e-learning la cui disciplina è contenuta nell'Allegato 1 agli accordi del 21 dicembre 2011, che l'ha definita come «un modello formativo interattivo realizzato previa collaborazione  interpersonale all'interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semistrutturati (forum o chat telematiche), nel quale operi una piattaforma informatica che consente ai discenti di interagire con i tutor e anche tra loro".

 Sulla base di questa nozione, viene precisato :

  • il ricorso alla modalità e-leaming è consentita solo nei casi tassativamente previsti;
  • non è ritenuta conforme alle disposizioni dell'Allegato 1 all'accordo 21 dicembre 2011 la formazione erogata attraverso la semplice trasmissione di lezioni frontali a distanza in quanto mancano i requisiti di interattività della formazione e la presenza di soggetti (tutor e/o docenti) in possesso di determinate caratteristiche;
  • la verifica finale non è consentita in modalità telematica che, invece, è consentita per le verifiche intermedie ed è necessaria, quindi, la presenza fisica dell'esaminando che può essere collegato anche in videoconferenza

 Di seguito il testo completo dell'Accordo

Formazione in modalità e-learning

L'allegato I agli accordi del 21 dicembre 2011 disciplina la formazione in modalità  e-learning, contenendo, innanzitutto, una premessa volta a evidenziare che se la formazione alla sicurezza svolta in aula ha rappresentato tradizionalmente il modello di formazione in grado di garantire il più elevato livello di interattività, l'evoluzione delle nuove tecnologie, i cambiamenti dei ritmi di vita e della stessa concezione della formazione hanno reso possibile l'affermazione di una modalità peculiare e attuale di formazione a distanza, indicata con il termine e-learning, e della quale viene fornita la seguente definizione: "modello formativo interauivo e realizzato previa collaborazione interpersonale all’interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semistrutturati (forum o chat telematiche), nel quale operi una piattaforma informatica che consente ai discenti di interagire con i tutor e anche tra loro ".

 L'allegato continua evidenziando come la formazione in parola non consista nella "semplice fruizione di materiali didattici via internet, all'uso della mail tra docente e studente o di un forum online dedicato ad un determinato argomento" quanto come si tratti di un vero e proprio "strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che consente al discente di partecipare alle attività didattico-formative in una comunità virtuale ". Inoltre, viene specificato che nell'attività e-learning "va garantito che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l 'uso del personal computer e buona conoscenza della lingua utilizzata".

 L'allegato I agli accordi, più nel dettaglio, pone una serie di condizioni necessarie perché sia legittimo il ricorso all’e-learning specificando che i tutor devono essere in grado di "garantire la costante raccolta di osservazioni, esigenze e bisogni specifici degli utenti, attraverso un continuo raffronto con utenti, docenti e comitato scientifico ". Ancora, altre condizioni riguardano:

 - sede e strumentazione: ·la formazione "può svolgersi presso la sede del soggetto formatore, presso l'azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro  effettivo. E la formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere  l'utilizzo di tulle le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo ed il riconoscimento del lavoratore destinatario della formazione ";

 - programma e materiale didattico: devono avere una evidenza formale;

- tutor: si specifica che: "deve essere garantito un esperto (tutor o docente) a disposizione per la gestione del percorso formativo. Tale soggetto deve essere in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro maturata nei settori  pubblici o privati"; sul punto, si ritiene opportuno evidenziare come la norma appena riportata non configuri una costante presenza del tutor quanto, piuttosto, la sua disponibilità a intervenire, con modalità e tempi predefiniti;

 - procedure di valutazione: si puntualizza che: "devono essere previste prove di autovalutazione. distribuite lungo tutto  il percorso. Le prove di valutazione 'in itinere 'possono essere effettuate (ave tecnologicamente possibile) in presenza telematica ", mentre viene statuito che comunque "la verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza “.  Delle prove e della verifica finale deve essere data presenza agli atti dell'azione formativa.

 - durata: deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto, il quale va ripartito su unità didattiche omogenee. Deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare prova che l'intero percorso sia stato realizzato. La durata della formazione deve essere vali data dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l'e-Iearning;

 - materiali: il linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai destinatari.

Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative. L'accesso ai contenuti successivi "deve avvenire secondo un percorso obbligato (che non consenta di evitare una parte del percorso) ".

In tal modo vengono, quindi, fissate regole sufficientemente precise dirette a riconoscere la importanza e utilità di una modalità formativa sin qui generalmente vista con "sospetto" (probabilmente in quanto spesso oggetto di abusi) e a favorire prodotti di qualità distinguendoli da quelli inefficaci.

Tuttavia l’apertura" a questa nuova tipologia di formazione è riferita dagli accordi a parti limitate della formazione, quali:

- accordo ex articolo 34: modulo normativo e gestionale (l e 2), non anche, quindi, quello tecnico e relazionale (3 e 4), aggiornamento quinquennale e verifiche sul mantenimento delle competenze acquisite

- accordo ex articolo 37: formazione generale per i lavoratori (4 ore), tutta la formazione dei dirigenti (16 ore), la parte individuata ai punti da 1 a 5 della formazione dei preposti e i corsi di aggiornamento (punto 9), ai quali si aggiungono progetti formativi sperimentali eventualmente individuati per lavoratori e preposti da Regioni e Province autonome.

 In ordine alla parte di formazione che si svolga via e-learning, va evidenziato come le modalità descritte dall'allegato non si riscontrino ove la formazione venga erogata per mezzo della semplice trasmissione di lezioni "frontali" a distanza (le quali, d' altro verso, non possono essere considerate lezioni "ordinarie"), ma richiedano la presenza dei requisiti di interattività della formazione e presenza di soggetti (tutor e/o docenti) in possesso di determinate caratteristiche.

Quanto, infine, alle verifiche di apprendimento, la previsione relativa alla verifica finale "in presenza" deve essere intesa nel senso che non sia possibile la verifica del completamento del percorso in modalità telematica - cosa, invece, espressamente consentita per le verifiche intermedie - ma in presenza fisica, da attuarsi anche per il tramite della videoconferenza.

 

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A cura di Ing. Pasquale Francesco Costante
2011.
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